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Cos'E' la IUC

L’Imposta Unica Comunale è stata introdotta a partire dal 01/01/2014 dalla legge 147/2013 del 27/12/2013. La nuova imposta modifica o sostituisce le precedenti forme di imposizione locale sugli immobili. Si basa su due presupposti impositivi ed è composta da tre differenti tributi:

Presupposto impositivo Tributi
Il primo costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore IMU componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
Il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali TASI tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
TARI tassa sul servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani a carico dell’utilizzatore dell’immobile



Tributi
IMU
TASI
TARI

L’IMU è stata prevista dal D.L. 201/2011 (decreto Salva Italia), convertito in legge con modificazioni dalla L. 214/2011, aggiornata con la Legge di Stabilità 2014 ovvero la L. 147 del 27 dicembre 2013 che neprevede l’applicazione a regime dal 2014.

La TASI è la componente della I.U.C. destinata alla copertura dei servizi indivisibili. L’applicazione è regolata dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.

La TASI è la componente della I.U.C. destinata alla copertura dei servizi indivisibili. L’applicazione è regolata dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.

Presupposto impositivo
IMU
TASI
TARI

Il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 ad esclusione dell’abitazione principale (concategoria catastale diversa da A1, A8, A9) e le relative pertinenze.

Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di aree fabbricabili, fabbricati ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imposta Municipale Unica. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Dichiarazione
IMU
TASI
TARI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia. Restano valide tutte le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti anche ai fini ICI qualora non siano intervenute modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. L’obbligo di dichiarazione non sussiste quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI) oppure a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.

La dichiarazione TASI dovrà essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modifi- cazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

La dichiarazione TARI dovrà essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modifi- cazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Soggetti passivi
IMU
TASI
TARI

Sono tenuti al pagamento il PROPRIETARIO ovvero i titolari dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing) e il concessionario di aree demaniali. Nel caso della presenza sullo stesso immobile del diritto di usufrutto e nuda proprietà, la soggettività passiva si configura in capo al soggetto titolare del diritto reale di usufrutto. Di seguito in modo schematico l’analisi dei soggetti passivi e no

Soggetti passivi d’imposta Soggetti esclusi non passivi d’imposta
Proprietario dell'immobile ............
Eredi Rinunciatari dell'eredità
Usufruttuario Nudo proprietario
Titolare del diritto d'uso Concedente in uso
Titolare del diritto di abitazione Concedente in abitazione
Enfiteuta Concedente in enfiteusi
Superficiario Concedente in superficie
Locatario finanziario Locatore finanziario
Società di leasing Utilizzatore
Locatore Locatario o inquilino
Comodante Comodatario
Proprietario del terreno Affittuario del terreno
Concessionario su area demaniale Concedente
Donante con riserva di usufrutto Donatario
Donatario con proprietà piena Donante
Multiproprietario immobiliare Multiproprietario azionario
Assegnatario con patto futura vendita e riscatto Concedenti alloggi edilizia residenziale pubblica
Assegnatario Cooperativa a proprietà divisa
Cooperativa a proprietà indivisa Assegnatario
Amministratore societario Custode giudiziario
Amministratore condominiale Creditore anticretico
Curatore fallimentare Comune possessore di immobili sul proprio territorio
Liquidatore Minore

Sono tenuti al pagamento:
• PROPRIETARIO ovvero i titolari di diritti reali, per una quota variabile dal 70% al 90% dell’ammontare complessivo annuo;
• OCCUPANTE per la quota variabile dal 30% al 10% dell’ammontare complessivo annuo. L’Ente impositore, nell’esercizio della propria potestà impositiva, dovrà definire nell’ambito redazione del regolamento TASI la suddetta quota di spettanza dell’occupante, nel caso in cui sia diverso dal proprietario o titolare dei diritti reali. L’occupante ed il proprietario (ovvero titolari dei diritti reali) sono titolari di due differenti e separate obbligazioni tributarie. In presenza di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il pagamento è dovuto dall’OCCUPANTE o detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Soggetto attivo
IMU
TASI
TARI

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili innanzi indicati la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili innanzi indicati la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili innanzi indicati la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Base imponibile
IMU
TASI
TARI

La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili soggetti a tassazione innanzi indicati. La determinazione del valore cambia in base alle tipologia dell’immobile, come di seguito indicato. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori seguenti :
160 Abitazioni e relative pertinenze
(garage, box, depositi, tettoie)
80 Uffici, Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
55 Negozi
140 Laboratori artigianali, stabilimenti balneari, palestre Scuole, collegi, ospedali, caserme
65 Capannoni industriali, fabbriche, alberghi, centri commerciali
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della denuncia in catasto con procedura DOCFA, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando coefficienti definiti per ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del D. Lgs. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, i moltiplicatori seguenti: 75 Terreni agricoli coltivati da soggetti con qualifica di coltivatore diretto o IAP (art.58 c.2 del Dlgs 446/97 adibiti ad attività ex art. 2135 c.c.) 135 Terreni agricoli terreni agricoli coltivati da soggetti senza qualifica di coltivatore diretto o IAP.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori seguenti :
160 Abitazioni e relative pertinenze (garage, box, depositi, tettoie)
80 Uffici, Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
55 Negozi
140 Laboratori artigianali, stabilimenti balneari, palestre Scuole, collegi, ospedali, caserme
65 Capannoni industriali, fabbriche, alberghi, centri commerciali
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della denuncia in catasto con procedura DOCFA, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando coefficienti definiti per ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del D. Lgs. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell’art. 1 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le unità immobiliari diverse da quelle con destinazione ordinaria la superficie accertabile rimane quella calpestabile. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Aliquote/ Tariffe
IMU
TASI
TARI

Le aliquote sono determinate secondo i criteri di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge n. 2014 del 22 dicembre 2011, ed in particolare: l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76%. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali; l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale di lusso (con categoria catastale A1, A8, A9) e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Per la Quota Stato, l’art. 1, comma 380, lettera f) della L. 228/2012 stabilisce che “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13”. Per gli immobili di categoria D, l’art. 1, comma 380, lettera g) della L. 228/2012 stabilisce che “i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”.

Le aliquote sono determinate secondo i criteri di cui ai commi 676, 677 e 678 dell’art. 1 della L. 147/2013, nonché dalla lettera a) comma 1 dell’art. 1 L. 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014. L’aliquota base è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. Con la medesima deliberazione può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, i predetti limiti possono essere superati per l’ammontare complessivo del 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti ( o inferiori a ) quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima dell’1 per mille

Le tariffe su base annua sono determinate secondo i criteri di cui ai commi da 651 a 654 dell’art. 1 della L. 147/2013. Le tariffe dovranno essere elaborate dall’Ente impositore in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio, inclusi i costi di conferimento in discarica di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, (ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente). Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. In alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Esenzioni
IMU
TASI
TARI

Oltre alle esenzioni di legge previste dall’art. 7 del D.Lgs. 504/92, l’IMU non è dovuta per • l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni accatastate con categoria A/1, A/8, A/9; • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; • l’abitazione ex casa coniugale assegnata al coniuge in seguito al provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia; • i fabbricati ad uso strumentale (Cat. A6 o D10 oppure fabbricati con annotazione catastale attestante il rispetto dei requisiti di ruralità L. 133/1994); • i “beni merce” immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e ovviamente a condizione che non siano locati. Ancora, il comma 707 della L. 147/2013, prevede che i comuni, nell’ambito dell’esercizio della potestà regolamentare, possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Sono esenti dal pagamento della TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Detrazioni
IMU

La detrazione di € 200,00 è applicabile alle due seguenti tipologie immobiliari: • unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, • alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». Con esclusivo riferimento alle tipologie innanzi indicate, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Definizione di abitazione principale: si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all’unità a uso abitativo”.

Riduzioni
IMU
TASI
TARI

La riduzione del 50% della base imponibile è applicabile nei seguenti casi: • Fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art.10 del D.Lgs n. 42/2004; • Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia oppure autocertificato dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Le riduzioni sono applicabili nella misura indicata ai commi 656, 657 e 658 della L. 147/2013. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Oltre a quelle obbligatorie innanzi indicate, il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Scadenze
IMU
TASI
TARI

L’imposta potrà essere versata in un’unica soluzione entro la scadenza del 16/06/2014 oppure in due rate come di seguito indicato: Rata in acconto con versamento da effettuarsi entro il 16/06/2014 L’importo da versare sarà pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata utilizzando le aliquote deliberate dal comune per l’anno corrente. Qualora entro il termine del 23 maggio le aliquote dell’anno in corso non siano state ancora pubblicate, l’importo da versare sarà pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata con le aliquote deliberate per l’anno precedente. Rata a saldo con versamento da effettuarsi entro il 16/12/2014 L’importo da versare sarà pari all’imposta dovuta per l’intero anno calcolata con le aliquote approvate per l’anno 2014, dedotto l’acconto già versato.

Per l’anno 2014, con Decreto Legge 9 giugno 2014 n. 88 in via di conversione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10/06/2014, le scadenze di pagamento sono state modulate in base al “comportamento” tenuto dagli Enti impositori in merito agli adempimenti previsti dalle precedenti disposizioni normative relative alle modalità di approvazione delle aliquote e alle scadenze previste. Ciò premesso, le scadenze di pagamento, per il solo anno 2014, sono determinate come di seguito. Comuni che hanno approvato e pubblicato le aliquote e le detrazioni entro il 23/05/2014 La rata di acconto dovrà essere versata entro il 16/06/2014 nella misura pari al 50% dell’imposta calcolata per l’intero anno in base alle aliquote e detrazioni deliberate. La rata di saldo entro il 16/12/2014 nella misura pari al 100% dell’imposta dovuta per l’intero anno, dedotto l’acconto già versato. Comuni che non hanno approvato e pubblicato le aliquote e le detrazioni entro il 23/05/2014 La rata di acconto dovrà essere versata entro il 16/10/2014 nella misura pari al 50% dell’imposta calcolata per l’intero anno in base alle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti TASI pubblicati sul sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998, alla data del 18/09/2014. La rata di saldo entro il 16/12/2014 nella misura pari al 100% dell’imposta dovuta per l’intero anno, dedotto l’acconto già versato. Comuni che non hanno approvato e pubblicato le aliquote e le detrazioni entro il 10/09/2014 L’imposta dovrà essere versata in unica soluzione entro il 16/12/2014 nella misura pari al 100% dell’imposta calcolata per l’intero anno in base alle aliquote base dell’1,00 per mille nel rispetto comunque del limite massimo, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681 dell’art. 1 L. 14/2013, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Nella totalità dei casi, il comune invia al domicilio dell’interessato apposito avviso di pagamento con l’indicazione delle occupazioni a ruolo, la superficie tassata, la tariffa e le riduzioni applicate, il periodo di tassazione, l’importo totale da versare.

ModalitA' di versamento

Nella totalità dei casi, il comune invia al domicilio dell’interessato apposito avviso di pagamento con l’indicazione degli importi da versare ed allegate apposite deleghe di pagamento F24 già precompilate.

IMU
TASI
TARI

Il pagamento dovrà essere effettuato presso tutti gli uffici postali e/o istituti bancari, a mezzo del modulo F24 ordinario o semplificato dell’Agenzia delle Entrate, disponibile presso gli stessi uffici oppure sul sito www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando i seguenti codici tributo.

Codice Trib. Causale
3912 IMU - Abitazioni principali di lusso per le sole categoria catastali A/1, A/8, A9
3913 IMU - Fabbricati rurali ad uso strumentale alla attività agricola
3914 IMU - Terreni agricoli
3916 IMU - Aree fabbricabili
3918 IMU - Altri fabbricati
3925 IMU - Fabbricati ad uso produttivo classificati in categoria “D”
3930 IMU - Fabbricati ad uso produttivo classificati in categoria “D” – incremento comunale

Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti due modalità: Con bollettino postale utilizzando l’apposito modello ministeriale disponibile presso tutti gli uffici postali, ovvero con servizio telematico gestito da Poste Italiane Spa, indicando il conto corrente n. 1017381649 intestato PAGAMENTO TASI. Su tale conto corrente non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico. Con modello F24 utilizzando l’apposito modello ordinario o semplificato dell’Agenzia delle Entrate disponibile presso tutti gli uffici postali e/o istituti bancari oppure sul sito www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando i codici di seguito indicati:

Codice Trib. Causale
3958 TASI - tributo per i servizi indivisibili per abitazione principale e pertinenze
3959 TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
3961 TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti due modalità: Con bollettino postale utilizzando l’apposito modello ministeriale disponibile presso tutti gli uffici postali, ovvero con servizio telematico gestito da Poste Italiane Spa, indicando il conto corrente n. 1011136627 intestato PAGAMENTO TARES. Su tale conto corrente non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico. Con modello F24 utilizzando l’apposito modello ordinario o semplificato dell’Agenzia delle Entrate disponibile presso tutti gli uffici postali e/o istituti bancari oppure sul sito www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando i codici di seguito indicati:

Codice Trib. Causale
3944 TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES –art. 14 DL n. 201/2011
3950 TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011
Immobili soggetti a tassazione
IMU
TASI
TARI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia. Restano valide tutte le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti anche ai fini ICI qualora non siano intervenute modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. L’obbligo di dichiarazione non sussiste quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI) oppure a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.

La dichiarazione TASI dovrà essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modifi- cazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

La dichiarazione TARI dovrà essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modifi- cazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Per maggiori informazioni sulla Iuc è possibile consultare:
  • la legge di Stabilità 2014 al seguente link LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
  • il decreto legge 6 marzo 2014 numero 14 "Salva Roma" relativo alle: "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito, con modificazioni, nella legge n. 68/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014.
  • DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16 Gazzetta Ufficiale 54/2014
  • LEGGE 2 maggio 2014, n. 68
  • DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Gazzetta Ufficiale 132/2014
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