Cosap

Canone per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)

L'art. 63 del D.LGs. n. 446/97, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n° 662/96, ha dato facoltà ai Comuni di disapplicare la TOSAP a decorrere dall'anno successivo a quello di adozione della relativa delibera consiliare. Lo stesso art. 63 ha previsto inoltre la possibilità per i comuni e le provincie di istituire, con apposita delibera regolamentare, un canone alternativo alla tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile dei medesimi enti. Al di là della variazione di terminologia utilizzata (canone anzichè tassa), molte sono le differenze tra la tassa e il canone. La più evidente è quella da individuare nella differente natura di questi due tipi di entrata. Infatti mentre la TOSAP è un'entrata tributaria, il canone rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale; ciò configura anche una differente collocazione di queste due entrate nel bilancio Comunale. La TOSAP è da collocarsi, infatti, nel Titolo I "Entrate Tributarie", mentre il COSAP nel Titolo III "Entrate Extratributarie". Un'altra differenza è costituita dal fatto che mentre la TOSAP ha una disciplina legislativa, essendo prevista e disciplinata dal capo II del D-Lgs. 507/1993, per il canone il D.-Lgs. 446/1997 demanda l'intera disciplina al regolamento comunale, ampliando tra l'altro la potestà normativa dell'ente locale, il quale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe.

La diversa natura delle due entrate (patrimoniale il COSAP e tributaria la TOSAP), si riflette notevolmente su alcuni aspetti, quali ad esempio il contenzioso. Infatti, mentre per la TOSAP i relativi contenziosi erano promossi dai contribuenti innanzi alle commissioni tributarie provinciali, per il COSAP, in ragione della sua caretteristica di canone, ai sensi dell'at. 5 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la competenza spetta rispettivamente:
- al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) quando la controversia ha come oggetto atti e provvedimenti relativi ai rapporti diconcessione di beni pubblici:

  • ricorso contro atti generali di determinazione delle tariffe

  • ricorso contro disposizioni regolamentari

  • ricorso controatti (avvisi di accertamento) contestativi della sussistenza di un rapporto di concessione (es. avvisi di accertamento per occupazione abusiva di suolo pubblico)

  • ricorso contro il diniego alla domanda di concessione

  • ricorso contro l'accoglimento parziale della domanda di concessione

  • ricorso contro la sospensione dell'atto di concessione

  • ricorso contro la revoca dell'atto di concessione

- all'Autorità Giudiziaria Ordinaria quando la controversia ha come oggetto controversie concernenti il canone in presenza di rapporti di concessione definitivi:

  • ricorso contro un avviso di liquidazione emesso per un contribuente in possesso di regolare atto di concessione, relativamente ad un mancato pagamento COSAP. Vedasi anche sentenza al TAR - Lombardia Sezione I - Sentenza 23 Maggio - 28 Giugno 2002, n.3029.


Altra importante caratteristica del canone, che lo distingue dalla TOSAP, è rappresentatato dal fatto che questo, ai sensi dell'art. 63, comme 2, lett. c) del D. Lgs. 446/1997, è commisurato sia all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, al valore economico ed alla disponibilità dell'area nonchè al sacrificio imposto alla collettività per l'utilizzo del suolo pubblico.

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